Lo Statuto



      ARTICOLO 1 - COSTITUZIONE

      Si costituisce in Asolo (Treviso) l'Associazione denominata "Asolo Flight".

      ARTICOLO 2 - SEDE

      La sede della Associazione è presso la Sala delle Associazioni - Castello della Regina Cornaro in Asolo.
      La base logistica ed operativa della Associazione è ubicata al Campo di Volo VDS (Volo da Diporto e Sportivo) "Asolo Flight" in località Lauro del Comune di Asolo.

      ARTICOLO 3 - FINALITÀ

      a) L'Associazione, che opera con piena autonomia e libertà di scelta, si propone di accogliere tutti coloro che, sotto l'insegna dell'amicizia e della comune passione per il volo, intendono svolgere attività di volo sia a livello agonistico, di puro divertimento che di volontariato sociale.
      b) Scopo della Associazione è quello di promuovere tutte le attività ed iniziative inerenti alla passione per il volo in tutti i suoi aspetti: sportivi, turistici, sociali.
      c) L'Associazione intende collaborare con le Amministrazioni Comunali di Asolo e dell'Asolano per il monitoraggio dell'integrità del territorio.
      d) Nel caso di eventi calamitosi l'Associazione mette al servizio della Protezione Civile, in generale, e del Distaccamento di Asolo dei Vigili del Fuoco Volontari, in particolare, le proprie attrezzature e strutture. Per questo fine potrà partecipare alle attività di Protezione Civile, esercitazioni, corsi di formazione e a qualsiasi altra attività, nelle modalità e nei limiti prescritti dalla legge in materia di Protezione Civile.
      e) Tutte le attività svolte dalla Associazione non hanno fini di lucro.
      f) L'Associazione potrà affiliarsi, a giudizio della Presidenza a Enti e Federazioni ed accettare sponsorizzazioni.

      ARTICOLO 4 - SOCI

      Possono far parte della Associazione tutti gli appassionati del volo previa domanda di iscrizione e pagamento della quota associativa.
      L'essere socio dà diritto alla partecipazione a tutte le attività della Associazione e permette inoltre di fruire delle facilitazioni da essa concordate.
      La Presidenza ha la facoltà di ritirare la tessera di appartenenza a quei soci che, per gravi e fondati motivi, non vengano reputati degni di appartenere alla Associazione
      I Soci hanno diritto di voto se iscritti all'Associazione da almeno un anno e se in regola con il pagamento della quota sociale.

      ARTICOLO 5 - QUOTE SOCIALI

      La quota sociale annuale ed il suo importo viene deciso, anno per anno, dalla Presidenza.

      ARTICOLO 6 - ASSEMBLEA ORDINARIA

      a) Il Presidente convoca ogni anno l'Assemblea Ordinaria dei Soci per l'esame della relazione morale e finanziaria dell'attività svolta dalla Associazione. La relazione deve essere presentata dalla Presidenza che ne cura anche la stesura. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento dello stesso, dal vicepresidente.
      b) Nell'Assemblea Ordinaria vengono trattate tutte le questioni inerenti l'attività svolta e da svolgersi e vengono rinnovate le cariche sociali.
      c) I Soci vengono convocati almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, mediante lettera ed avviso esposto.
      d L'Assemblea Ordinaria è valida, in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei Soci ed eventualmente in seconda convocazione, l'Assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Non sono ammessi voti per delega

      ARTICOLO 7 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

      L'Assemblea Straordinaria potrà essere convocata in qualsiasi periodo dell'anno, mediante lettera ai Soci per decisione della Presidenza oppure su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.
      L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento dello stesso, dal Vicepresidente, l'Assemblea delibera con voto favorevole della maggioranza dei 2/3 dei soci presenti

      ARTICOLO 8 - PRESIDENZA

      a) La Presidenza si compone di n 5 (cinque) membri eletti dall'Assemblea Ordinaria dei Soci, mediante votazione segreta, coll'indicazione massima di tre preferenze.
      b) La Presidenza rimane in carica per un periodo di due anni ed i suoi membri possono essere rieletti.
      c) La Presidenza elegge nel proprio seno: il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario
      d) La Presidenza è l'organo di amministrazione della Associazione. Essa attua, nel rispetto delle indicazioni programmatiche dell'Assemblea dei Soci, tutte le iniziative compatibili con i fini della Associazione.
      e) Le sedute della Presidenza sono aperte ai Soci che però non hanno facoltà né di intervento né di voto.
      f) La Presidenza si riunisce almeno una volta ogni due mesi.
      g) La Presidenza può designare Soci responsabili di attività varie anche se non membri di Presidenza.

      ARTICOLO 9 - RESPONSABILITÀ

      La Associazione non si assume alcuna responsabilità per gli incidenti, di qualsiasi natura essi siano, accaduti ai Soci, nel corso della normale attività dell'Associazione.

      ARTICOLO 10 - ACCETTAZIONE E MODIFICHE

      a) L'iscrizione alla Associazione comporta l'accettazione e la piena osservanza del presente Statuto e delle norme aggiuntive che la Presidenza riterrà opportuno adottare per il migliore funzionamento della Associazione.
      b) Eventuali modifiche allo statuto competono alla Assemblea Straordinaria che si potrà riunire su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci.

      ARTICOLO 11 - SCIOGLIMENTO

      a) L'Associazione non può essere sciolta che per delibera di una Assemblea Straordinaria espressamente convocata.
      b) In caso di scioglimento della Associazione, i beni, attrezzature, ecc. di proprietà della stessa saranno destinati dalla Presidenza ad Associazioni od Enti Morali che promuovano attività per i giovani.

      ARTICOLO 12 - ALTRE NORME

      Per quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute.